Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965. Leggi il testo vigente →

Con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, previo parere del Consiglio di Stato, sara' provveduto a stabilire l'ordinamento degli istituti militari, la durata dei corsi di applicazione, dei corsi tecnico-professionali, dei corsi superiori tecnici per il servizio tecnico armi e munizioni e per il servizio studi ed esperienze del genio, nonche' le modalita' di funzionamento dei corsi suddetti. Nel frattempo, in quanto possibile, saranno applicate le norme attualmente in vigore.

Testo in vigore dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art48 · fonte del testo

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