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[1](R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, art. 6).

[2]In tempo di mobilitazione generale o parziale i militari in congedo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 24, ove chiedano ed ottengano la destinazione a reparti mobilitati. Possono conseguire la nomina a ufficiale di complemento, ancorche' abbiano superato il limite di quaranta:inni di eta', ma non abbiano tuttavia superato il cinquantacinquesimo anno.

[3]La nomina a ufficiale di complemento, cosi' conseguita, e' revocata qualora i detti militari non prestino un periodo di servizio di almeno tre mesi presso reparti o enti mobilitati, salvo peraltro il caso in cui cessino di appartenere a tali reparti per ferite, lesioni o infermita' incontrate in servizio e per cause di servizio.

Testo in vigore dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art46 · fonte del testo

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