Art. 43 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 5

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[1]Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che alla data 1° novembre 1934-XIII erano in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa, possono conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, purche' siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[2]Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Testo in vigore dal 30 maggio 1938 al 14 ottobre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art43 · fonte del testo

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