Art. 36 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 27 giugno 1929, n, 1185, art. 1).

[2]((I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma, corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', purche' abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[3]Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.

[4]I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

[5]Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali: 1° i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

[6]2° sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi marittimi; 3° militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - conseguirono la nomina a sergente in tali specialita';

[7]4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

[8]5° militari incorporati nella sanita' promossi sergenti presso tali corpi;

[9]6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

[10]I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria)).

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1941

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941. 36 parole tolte, 41 parole aggiunte in 8 capoversi.

… presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma tolto: o corpoaggiunto: , corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui …

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel tolto: corpo aggiunto: servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel tolto: corpo veterinario, aggiunto: servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi tolto: o corpiaggiunto: , corpi o servizi, provvisti del detto titoloaggiunto: , che chiedano il passaggio nel tolto: corpo aggiunto: servizio sanitario o nel tolto: corpo aggiunto: servizio veterinario.

Le disposizioni del tolto: primo aggiunto: 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficialitolto: , i quali pero' non possono essere nominati ufficiali di complemento che nell'arma di fanteria:

tolto: 1°aggiunto: : 1° i sottufficiali dei carabinieri Realiaggiunto: , che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienzatolto: .aggiunto: ;

2° sottufficiali provenienti dal tolto: corpo aggiunto: Corpo Reale equipaggi marittimitolto: , transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

aggiunto: ; 3° militari chetolto: , arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - tolto: riportarono aggiunto: conseguirono la nomina a sergente in tali specialita';

6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-tolto: 1918aggiunto: 18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo statoaggiunto: .

aggiunto: I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari