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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 3).

[2](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 3).

[3]I sottotenenti in servizio permanente sono tratti, inoltre, direttamente dalle sottoindicate fonti:

[4]((1° per l'arma dei carabinieri Reali, dai marescialli maggiori in servizio dell'arma comandanti di sezione o nominati a cariche speciali da almeno un anno, che abbiano conseguito almeno una promozione a scelta e retto per almeno un anno il comando di sezione o, per non meno di quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere o maresciallo, il comando di stazione; che siano stati designati dal comando generale dell'arma ed abbiano frequentato, presso la scuola centrale dei carabinieri reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale;))

[5]2° per le armi di fanteria e cavalleria, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi, che contino sette o piu' anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno nelle compagnie o squadroni; che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale;

[6]3° per le armi di artiglieria e del genio, dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle rispettive armi che contino sette o piu' anni di servizio presso i reparti (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore maresciallo) di cui quattro almeno nelle batterie o compagnie che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale;

[7]4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

[8]dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) delle varie armi che abbiano i requisiti e soddisfino alle condizioni di cui ai precedenti nn. 2° e 3°;

[9]dai sottufficiali in servizio (sergenti maggiori e marescialli) di sanita' e di sussistenza che abbiano sette o piu' anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui almeno quattro, rispettivamente, presso gli ospedali militari o infermerie presidiarie per quelli di sanita', e presso gli stabilimenti di commissariato per quelli di sussistenza; che siano stati designati dalle autorita' gerarchiche ed abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale.

Testo in vigore dal 14 giugno 1938 al 28 febbraio 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1938

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1938 al 14 giugno 1938. 73 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

1° per l'arma dei carabinieri Reali, dai marescialli maggiori in servizio dell'armatolto: , comandanti di sezione o nominati a cariche speciali da almeno un anno, tolto: oppure che abbiano retto per aggiunto: che abbiano conseguito almeno una promozione a scelta e retto per almeno un anno il comando di sezione o, per non meno di quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere o maresciallo, il … designati dal comando generale dell'arma ed abbiano frequentato, presso la scuola centrale dei carabinieri tolto: Reali aggiunto: reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale;

… abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionaletolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 febbraio 1939, n. 312, convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1939, n. 1157, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art3 · fonte del testo

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