Art. 24 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 22

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[1](R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2).

[2]((Oltre a quanto e' stabilita dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

[3]1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole corsi allievi ufficiali di complemento;

[4]2° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;

[5]3° sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

[6]4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneita' a sergenti, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

[7]5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico» da determinarsi dal Ministero della guerra)).

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1941

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941. 51 parole tolte, 39 parole aggiunte in 7 capoversi.

Oltre a quanto e' tolto: stabilito aggiunto: stabilita dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione tolto: di ufficio o aggiunto: d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti tolto: normalmente per l'arma o cippo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e aggiunto: sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole tolto: i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° allievi che cessino di appartenere alle tolto: accademie aggiunto: Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei tolto: agli aggiunto: negli esami delle materie di carattere militare;

3° sottufficiali tolto: congedati provvisti del aggiunto: in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che tolto: siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneita' a tolto: sergente aggiunto: sergenti, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerratolto: .

tolto: Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per detti corsi;

5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzioneaggiunto: , seguito da apposito esperimento praticotolto: ,aggiunto: » da determinarsi dal Ministero della guerra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art24 · fonte del testo

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