tolto: Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, debbono avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina, ottenuta la quale frequentano presso la scuola centrale carabinieri Reali un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.
tolto: 2° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:
tolto: a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;
tolto: b) dai sottufficiali in servizio, delle stesse armi, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;
tolto: c) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lett. a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento.
tolto: Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.
tolto: Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) siano stati trattenuti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
tolto: b) abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;
tolto: c) siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni.
tolto: 3° per il corpo di commissariato:
tolto: a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facolta' indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno.
tolto: b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facolta' di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso di un anno di cui sopra.
tolto: Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequentano un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;
tolto: 4° Per il servizio di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:
tolto: a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento stesso, e che abbiano compiuto con esito favorevole, un apposito corso biennale;
tolto: b) dai subalterni di complemento di tutte le Armi e Corpi, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;
tolto: c) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui alla precedente lettera a).
tolto: Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b), se dispensati dal servizio permanente entro due anni dalla nomina, sono ritrasferiti nell'Arma o Corpo di provenienza, riprendendo il grado e l'anzianita' originaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1414