Art. 18 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 21

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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1 sub 23, ultimo comma).

[2]((Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

[3]1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

[4]2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

[5]3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

[6]4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

[7]Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non puo' essere inferiore, in ogni caso, ad un mese)).

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1941

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte in 3 capoversi.

1° essere cittadino italiano aggiunto: o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile tolto: dell'amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione della guerra;

Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di primatolto: , nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non puo' essere inferiore, in ogni caso, ad un mese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art18 · fonte del testo

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