Art. 41 — Art. 33 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

((Costituiscono il catasto:

  • 1)la mappa particellare;
  • 2)l'elenco o lo schedario delle particelle;
  • 3)il registro o schedario delle partite;
  • 4)la matricola o schedario dei possessori. Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica. Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art41 · fonte del testo

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