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[1]Art 16, comma 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926. n 1500, convertito nella legge 16 giuguo 1927, n 1094.

[2]L'insegnante che, essendosi avvalso della facolta' di cui all'articolo precedente, cessi dal servizio prima del compimento del biennio dalla presentazione della domanda, avra' diritto alla restituzione delle somme rimborsate al Monte col ripristino, a decorrere dal giorno in coi fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente gia' liquidatagli.

[3]Qualora pero l'insegnante venga a morire in attivita' di ser vizio, prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani avranno diritto a conseguire la nuova indennita' o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante previa trattenuta, sull'in genuini o sulla pensione, delle somme ancora dovute fino a completare la rifusione.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art84 · fonte del testo

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