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[2]Gli assegni normali sono liquidati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e deliberate dal Ministro per le finanze quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
[3]Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri enti, o da ripartire fra i vari Istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni d imassima.
[4]Nei casi di assegni di riposo ad onore ripartito tra lo Stato e il Monte-pensioni, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico del Monte, secondo il presente testo unico, comunicandone l'importo alla Corte dei conti, che provvede al conferimento dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e il Monte pensioni.
[5]Sull'accettazione della quota stabilita a carico del Monte-pensioni dalla Corte dei conti deliberera' il Consiglio di amministrazione, di regola nell'adunanza immediatamente successiva alla comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 77 del presente testo unico.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
