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[1]Art. 50, commi 3, 4 e 5 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al precedente art. 43 e' rappresentata dalla somma delle quote di indennita' o di pensione teoriche liquidate per ciascuno degli istituti di previdenza in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo precitato, e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento.

[3]La pensione complessiva non puo' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti per l'istituto che la conferisce.

[4]Gli altri istituti di previdenza cui spetta la liquidazione di quote di indennita' o di pensione, verseranno all'istituto che provvede al conferimento le rispettive quote di indennita' o la riserva matematica corrispondente, alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art74 · fonte del testo

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