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[1]Art. 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Le attivita' del Monte sono ripartite:
[3]1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati, o dei loro aventi diritto, e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;
[4]2° nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;
[5]3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
