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[1]Art.. 23, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 47, commi 3 e 4, R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Negli anni di servizio dell'insegnante, utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita', si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell' insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennita' a liquidarsi si detrarra' una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili.

[3]Tale quota e' determinata in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza degli enti predetti.

[4]Agli effetti di tale detrazione le durate di servizio sono computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art69 · fonte del testo

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