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[1]Art. 11, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 13 agosto 19226, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]La pensione spettante alla vedova e agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 52 e 53 e' stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni del precedente art. 47, lettere a, b, c, e, nella misura seguente:

  • a)vedova senza prole, il 50 per cento;
  • b)vedova con orfani aventi diritto a pensione:

[3]con un orfano, il 60 per cento;

[4]con due orfani, il 65 per cento;

[5]con tre orfani, il 70 per cento;

[6]con quattro o piu' orfani, il 75 per cento;

  • c)orfani soli aventi diritto a pensione:

[7]un orfano, il 40 per cento;

[8]due o tre orfani, il 50 per cento;

[9]quattro o piu' orfani, il 60 per cento.

[10]Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come alla precedente lettera b, viene cosi' ripartita:

[11]il 40 per cento della pensione del marito, alla vedova;

[12]il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

[13]Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura pensione sara' variata in conformita' delle percentuali suindicate.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art64 · fonte del testo

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