Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art 12 R. decreto-legge 13 agosto 1926. n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e che sia fra quelle considerate alla lettera f) del precedente art. 47, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito.

[3]In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del l'art. 52 del presente testo unico.

[4]Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita tra la vedova e gli orfani a termini dell'art. 66 del presente testo unico.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art54 · fonte del testo

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