Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 5, comune' 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge. 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Ha diritto a conseguire la pensione:

  • a)l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 132, comma 1, del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, Sull'istruzione elementare; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;
  • b)l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermita' preesistente alla cessazione;
  • c)l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in eta' non inferiore ai sessant'anni;
  • d)l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal sercizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), f), del presente articolo;
  • e)l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque eta';
  • f)l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari