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[1]Art. 1, coniati 3 e 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. I R. decreto 25 febbraio 1923, n, 539.
[2]La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione del Monte pensioni spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[3]Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni e' considerato come amministrazione dello Stato.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
