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[1]Art. 19, comma. 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926. n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Gli insegnanti in servizio al 1° gennaio 1927, con iscrizione al Monte pensioni, hanno diritto di ottenere il riconoscimento facoltativo, agli effetti della indennita' o della pensione, dei servizi prestati anteriormente a tale data nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici, porche ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1928.

[3]Agli insegnatiti che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1927, e' data facolta' di chiedere il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente, purche' ne facciano domanda, a pena di decadenza entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio, con iscrizione al Monte-pensioni.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art116 · fonte del testo

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