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[1]Art. 7, comma 3, R. Decreto 15 luglio 1923, n. 1731.

[2]La pensione o l'indennita' all'insegnante di cui ai precedenti articoli 108 e 109 sono liquidate ai termini della legge del Monte-pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che all'insegnante sono stati corrisposti per il servizio prestato nelle scuole, per le quali ciascuno dei predetti tre enti e' tenuto ad assumere il carico della pensione.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art110 · fonte del testo

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