Art. 84
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 476 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionali in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni.
tolto: Art. 2, n. 1°, legge n. 38/1955. Presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS), sono costituiti fondi di rotazione a carattere permanente destinati alla concessione di finanziamenti, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle gia' esistenti.
tolto: Art. 1, n. 2°, legge n. 38/1955; legge n. 48/1957; art. 2, legge numero 102/1958; articolo 1, legge numero 657/1960. A tal fine, la complessiva somma di L. 43.687.500.000, prelevata ai sensi delle leggi 12 febbraio 1955, n. 38; 15 febbraio 1957, n. 48; 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, e' ripartita fra i tre Istituti rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.
tolto: Art. 6, legge numero 38/1955. Le somme assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, ai sensi del precedente comma sono inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati hanno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.
tolto: Art. 2, c. 3°, legge n. 38/1955. Ciascun istituto contabilizzera' in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilita' del fondo di rotazione.
tolto: Art. 2, c. 4°, legge n. 38/1955. Nel caso di cessazione dell'attivita' di uno degli istituti la quota ad esso assegnata ai sensi del presente articolo e' riservata al tesoro.
tolto: Art. 2, c. 5°, legge n. 38/1935; art. 3 u.c., legge n. 717/1965. Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
tolto: Art. 2, c. 2°, legge n. 38/1955. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti commi affluiscono le quote di ammortamento del capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul Fondo nonche' le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilita' giacenti del fondo.
tolto: Art. 11, legge numero 623/1959. Le disponibilita' residuate, dopo i prelevamenti di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, sono destinate ad aumento dei fondi di rotazione di cui al primo comma e saranno ripartite, fra i tre istituti, nelle proporzioni indicate nel secondo comma del presente articolo.
tolto: Idem, art. 11. Le assegnazioni dei conferimenti di cui al precedente comma verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli istituti e fondi.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art84 · fonte del testo
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