Art. 313
[1]Manutenzione ordinaria delle strade comunali
[2]Art. 8, legge numero 601/1917. Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive province, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi. Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968
