[1]Modalita' per la determinazione del canone di locazione degli alloggi

[2]Art. 13, L. n. 619/1952. Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art189 · fonte del testo

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