Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

[2]Il Banco sconta a non piu' di quattro mesi:

  • a)cambiali ed assegni bancari, muniti di due o piu' firme di persone o societa' o ditte notoriamente solvibili;
  • b)buoni del Tesoro;
  • c)note di pegno emesse da societa' di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;
  • d)cedole e di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni;
  • e)altri titoli o effetti ammessi da leggi speciali.

Testo in vigore dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art6 · fonte del testo

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