Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 37 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

[2]Le agenzie sono poste alla dipendenza delle sedi e delle succursali o delle filiali.

[3]Il personale, le funzioni e le modalita' dei servizi sono stabiliti dal regolamento o da speciali istruzioni approvate dal Consiglio di amministrazione.

[4]Il Consiglio generale puo', nondimeno, conferire a talune agenzie una parziale autonomia, limitata, cioe', a determinati servizi, dei quali siasi riconosciuta una spiccata importanza e constatato un effettivo congruo rendimento.

Testo in vigore dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art38 · fonte del testo

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