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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Il Consiglio di amministrazione si compone:

[3]del direttore generale che lo presiede;

[4]di tre delegati effettivi e di un delegato supplente scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri;

[5]di due consiglieri di amministrazione nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facolta' di riconferma dell'uscente.

[6]Il direttore generale e i due consiglieri nominati con decreto Reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attivita' di servizio, indisponibilita' o in aspettativa.

[7]Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri di amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarentigie della inamovibilita'.

[8]I revisori effettivi dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni del regolamento.

Testo in vigore dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art21 · fonte del testo

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