Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Il Consiglio generale si riunisce in Palermo, nel primo trimestre di ogni anno, in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

[3]La durata della sessione non puo' eccedere i dieci giorni. Puo' prorogarsi per altri cinque giorni a richiesta di sei dei suoi componenti presenti.

[4]Il Consiglio generale puo' essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal Ministro per le finanze, sia in seguito a domanda fatta dal Ministro stesso, dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio generale, di accordo con almeno sei membri del Consiglio medesimo, o con domanda di un terzo dei membri del Consiglio ovvero dei revisori effettivi, rivolta al presidente.

[5]In tale domanda deve essere indicato l'oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.

[6]In tutti i casi se ne deve dare avviso al direttore generale.

Testo in vigore dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art17 · fonte del testo

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