Art. 52 — Aumento e riduzione degli onorari

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti ((di un terzo)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un tolto: quarto aggiunto: terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art52 · fonte del testo

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