Art. 269 — Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
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Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. ((1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita' telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo))
Testo in vigore dal 1 gennaio 2014 al 19 agosto 2014
