Art. 131 — Effetti dell'ammissione al patrocinio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2002 al 17 luglio 2011. Leggi il testo vigente →

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:

  • a)il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
  • b)l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
  • c)le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
  • d)l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
  • e)l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  • f)i diritti di copia. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro. Sono spese anticipate dall'erario:
  • a)gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  • b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  • c)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
  • d)le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  • e)le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
  • f)le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 17 luglio 2011

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 217/2019

    Ha colpito questo articolo
    1 ottobre 2019

    È dichiarata manifestamente inammissibile, perché astratta e ipotetica e per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost. - dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato (e ai soggetti assimilati) sono prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. La questione è astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria, del consulente tecnico.

    Art. 131 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/2016

    Questione inammissibile
    10 giugno 2016

    Sono manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'erario anche le spese ancora da sostenersi per l'adempimento dell'incarico a consulenti tecnici di parte e ad ausiliari del magistrato, qualora questi ne chiedano l'anticipazione. In primo luogo, il rimettente esclude la possibilità di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico di parte convenuta, assumendo che quest'ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole. Così argomentando, egli trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, ovvero per l'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In secondo luogo, il rimettente omette di considerare che, in base all'art. 63 cod. proc. civ., il consulente tecnico ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, e non può rifiutare di eseguire gli incarichi ricevuti, avendo prestato con l'iscrizione nel relativo albo un assenso preventivo alla nomina. Pertanto, risulta irrimediabilmente minato l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Sulla manifesta inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, v., ex multis , sentenze nn. 241/2015, 218/2014 e 249/2011; ordinanza n. 187/2015. Sulla manifesta inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex multis , sentenze nn. 60/2015, 27/2015 e 18/2015; ordinanze nn. 209/2015, 115/2015 e 90/2015.

    Art. 131 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 88/2013

    Questione infondata
    16 maggio 2013

    Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Caltanissetta. Il remittente censura la disposizione suindicata, nella parte in cui prevede che, nei giudizi civili nei quali una delle parti è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte, ovvero all'ausiliario del giudice, siano prenotati a debito e non siano anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la prenotazione a debito di detti onorari possa avvenire, a domanda, solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. La questione, siccome prospettata, risulta essere manifestamente infondata sotto ambedue i profili proposti. Si tratta della riproposizione, negli stessi testuali termini e da parte del medesimo remittente, della questione di legittimità costituzionale già scrutinata da questa Corte con la recente ordinanza n. 12 del 2013 ed in quella occasione dichiarata manifestamente infondata, in considerazione sia dell'ingiustificatezza dei dubbi espressi dal giudice a quo in ordine alla individuabilità di una parte soccombente nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, sia della eterogeneità dei soggetti o dei modelli processuali posti a confronto dal remittente. In assenza di nuovi profili di censura ed essendo rimasto medio tempore del tutto immutato il quadro normativo di riferimento, le argomentazioni poste a base della testé citata pronunzia debbono essere integralmente confermate. Ciò porta alla dichiarazione di manifesta infondatezza della presente questione.

    Art. 131 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art131 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari