Art. 25 — Disposizioni in materia di personale

(( Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate. 3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati)) 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-decies) che "Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino gia' posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Testo vigente dal 1 marzo 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 marzo 2020. 240 parole tolte, 76 parole aggiunte.

Entro il 30 settembre tolto: 2017 aggiunto: di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per … trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite tolto: da un aggiunto: con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tolto: adottato di concerto con il Ministro tolto: delegato per la semplificazione e la aggiunto: per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in aggiunto: sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, … ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con tolto: modalita' definite dal decreto di cui al medesimo comma. Decorsi ulteriori sei aggiunto: le modalita' stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate. 3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza tolto: del termine aggiunto: dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisceaggiunto: , d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocatitolto: . Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le societa' a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-decies) che "Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino gia' posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art25 · fonte del testo

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