Art. 294 t.u.s.l. — Documento sulla protezione contro le esplosioni

Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni". Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

  • a)che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
  • b)che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
  • c)quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
  • d)quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
  • e)che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
  • f)che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art294 · fonte del testo

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