Art. 290 t.u.s.l. — Valutazione dei rischi di esplosione

Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • a)probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • b)probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  • c)caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
  • d)entita' degli effetti prevedibili. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art290 · fonte del testo

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