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[1]Ammissione o diniego del rimborso

[2]L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al quale e' stata presentata la domanda dispone il rimborso, per ciascuna imposta, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultino gia' rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la dichiarazione che le quote ammesse a rimborso non sono state gia' rimborsate, e' trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio. Per le quote di cui non ritenga regolarmente documentata l'inesigibilita' l'ufficio o l'ente impositore annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare all'esattore, che puo' presentare deduzioni e documenti. L'intendente di finanza, se ritiene dovuto il rimborso, provvede direttamente ai sensi del successivo art. 91. In caso contrario trasmette il provvedimento motivato di rigetto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore, che lo notifica all'esattore.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art90 · fonte del testo

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