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[1]Nuove procedure
[2]L'esattore e' tenuto ad esperire le procedure che possono essere svolte sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo precedente e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dagli enti impositori anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso. Il rimborso rimane sospeso finche' non siano esaurite le nuove procedere, salvo il disposto dell'art. 93.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988
