Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Diritto al rimborso
[2]L'esattore ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'art. 64, per le quali e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso quando dimostri nei modi e termini previsti dagli articoli seguenti di non averle potute riscuotere.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974
