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[1]Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto

[2]Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 237 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'esattore, nel termine di otto giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e trasmettergli tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica le sue decisioni all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l'esattore procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art78 · fonte del testo

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