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[1]Pagamenti obbligatori
[2]L'esattore, entro il limite dei fondi disponibili di spettanza del comune e della provincia, e' obbligato a rilasciare, alle singole scadenze, le quietanze relative alle imposte iscritte a carico degli enti medesimi nei ruoli che gli sono stati affidati in riscossione. Deve inoltre provvedere a qualsiasi pagamento richiesto dall'amministrazione provinciale, nei limiti dei fondi disponibili di spettanza della stessa.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988
