Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974. 158 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Espropriazione forzata della cauzione
tolto: Se i versamenti non siano stati eseguiti, in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale, il comune e gli altri enti creditori notificano a mezzo di ufficiale giudiziario all'esattore ed al terzo cauzionante l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di mora e delle spese, e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione. In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta del creditore interessato, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza e' comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore provinciale, che la notifica all'esattore ed al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario. L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo, in virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata a norma degli articoli seguenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art66 · fonte del testo
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