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[1]Sede dell'esattoria

[2]L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, nel caso di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio fermo restando l'obbligo eventualmente pattuito nel contratto esattoriale di fissare altri recapiti nella circoscrizione dell'esattoria. L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal contratto. L'intendente di finanza, se lo ritenga necessario, puo' modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a spese dell'esattore. Nei locali destinati al pubblico devono essere costantemente esposte le patenti dell'esattore, del collettore e del personale autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della sede dell'esattoria deve essere costantemente esposto l'orario d'ufficio per il pubblico. L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria, deve farsi rappresentare dal collettore o, in mancanza, dall'ufficiale esattoriale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art59 · fonte del testo

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