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[1]Esame ed approvazione della cauzione

[2]Se la cauzione risulta regolarmente prestata il prefetto, sentito il comune e l'intendente di finanza, ne dichiara l'idoneita' con apposito decreto che comunica al comune e all'intendente di finanza. In caso contrario invita l'esattore, con atto notificato a cura del sindaco, a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni alla integrazione della cauzione o della relativa documentazione ovvero alla rinnovazione degli atti irregolari. Se l'esattore non provvede nel termine stabilito il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare una proroga del termine nominando, se del caso, un sorvegliante. Il decreto di decadenza comporta l'incameramento a favore del comune della somma depositata ai sensi dell'art. 22 n. 5, ferma restando la responsabilita' dell'esattore decaduto per le spese sostenute dal comune per il conferimento della esattoria e per gli eventuali danni.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art46 · fonte del testo

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