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[1]Cauzione in titoli
[2]I titoli dati in cauzione debbono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'art. 43. Essi sono valutati per i nove decimi del loro valore determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene il conferimento dell'esattoria, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione debbono essere sostituiti entro sessanta giorni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988
