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[1]Effetti dell'aggiudicazione
[2]L'aggiudicazione fatta a norma degli articoli precedenti e' immediatamente vincolante per l'aggiudicatario e acquista esecutivita' con l'approvazione di cui al successivo articolo 31.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988
