Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Iscrizione figurativa nei ruoli

[2]Le imposte erariali sui redditi dominicali dei terreni, sui redditi agrari e sui redditi dei fabbricati, afferenti beni patrimoniali delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo non formanti oggetto di concessione, pur essendo annotate nei ruoli, non sono poste in riscossione, non concorrono a formare il carico dell'esattoria e non danno diritto ad aggio. Per il ritardato pagamento dei tributi spettanti ad enti diversi dallo Stato relativamente ai beni indicati nel comma precedente non e' dovuta dallo Stato indennita' di mora.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art156 · fonte del testo

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