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[1]Notificazione degli atti e dei provvedimenti
[2]Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente testo unico si applicano in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'art. 38 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974
