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[1]Falsita' nelle relazioni di notifica
[2]L'ufficiale esattoriale o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica e' immediatamente sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988
