Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Mancata esecuzione di sgravi per indebito

[2]L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire e' soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o noti versata. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art143 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari