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[1]Riabilitazione dell'esattore
[2]L'esattore dichiarato decaduto ai sensi degli articoli 43, 47, 51 e 60, che abbia provveduto al pagamento di ogni suo debito puo' essere riabilitato, agli effetti della reiscrizione nell'albo, con decreto del prefetto, previo parere dell'intendente di finanza. Qualora l'esattore, prima che l'esattoria sia stata nuovamente conferita, abbia provveduto anche al pagamento delle somme scadute dopo la dichiarazione di decadenza, puo' essere riammesso, con lo stesso decreto di riabilitazione, nella gestione dell'esattoria. La riammissione e' resa nota al pubblico mediante affissione di appositi avvisi.
Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988
