Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 1 R. decreto 26 gennaio 1933, n. 171).

[2]Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

[3]Ai titoli conseguiti neile prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, e' riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Testo in vigore dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art8 · fonte del testo

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