Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

[2]Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri puo' contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi insegnanti governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti provvisori con il consenso, in quest'ultimo caso, del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art7 · fonte del testo

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